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Sez. 1, Sentenza n. 3682 del 14/03/2001 (Rv. 544745 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - VIGILANZA E ASSISTENZA VETERINARIA - IN GENERE | Visita sanitaria delle carni - Diritto al compenso da parte del Comune (art. 61 R.D. 1265/1934) - Ulteriore imposizione da parte dell'ente territoriale dell'obbligo di pagamento di corrispettivi in favore di terzi affidatari delle operazioni accessorie - Legittimità - Esclusione - Pagamento comunque eseguito dall'operatore - Conseguente richiesta di risarcimento danni nei confronti del Comune - Legittimità - Quantificazione del danno - Criteri.
Stato
decisa il 2001-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544745-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - VIGILANZA E ASSISTENZA VETERINARIA - IN GENERE

Nella qualità di titolare del servizio veterinario e di gestione del macello, il Comune ha il potere di esigere, in sede di controllo sanitario delle carni importate nel proprio territorio, il compenso per visita sanitaria di cui all'art. 61 R.D. 1265/1934, ma non gode, per converso, della facoltà di imporre agli operatori il pagamento di corrispettivi in favore di terzi ai quali siano state affidate le operazioni accessorie a tale visita. Alla illegittimità degli atti con il quale il Comune abbia imposto, nella specie, il pagamento di somme a favore di cooperative private concessionarie delle attività di carico e scarico delle carni, consegue il diritto dell'operatore a richiedere il risarcimento del danno, il cui concreto ammontare può legittimamente provarsi attraverso la documentazione degli esborsi eseguiti (mediante produzione in giudizio delle fatture emesse dalla cooperativa stessa) senza che l'importo così determinato debba essere decurtato del costo di quelle che, secondo l'ente territoriale, si sarebbero imposte come soluzioni alternative (quali la libera contrattazione con altri operatori o l'organizzazione in proprio), atteso che la visita sanitaria è praticabile esclusivamente all'interno del mattatoio comunale, laddove solo taluni operatori, i beneficiari, appunto, degli indebiti pagamenti, sono autorizzati alla circolazione con veicoli di loro proprietà nell'ambito del macello ed al maneggio delle carni restando tali attività inibite ad altri privati.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 61, Legge 26/03/1959 num. 125 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)