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Sez. 3, Sentenza n. 5244 del 10/03/2006 (Rv. 589188 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - VIGILANZA E ASSISTENZA VETERINARIA - IN GENERE | Prestazioni del servizio veterinario pubblico - Pluralità - Distinzioni - Tutela dell'interesse pubblico - Finalità - Anche per quelle effettuate su richiesta del privato per poter perseguire scopi personali di natura privata - Configurabilità - Assoggettamento a compenso - Ammissibilità - Condizioni - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589188-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - VIGILANZA E ASSISTENZA VETERINARIA - IN GENERE

L'attività in materia veterinaria della Amministrazione pubblica (Stato, Regioni, enti locali, unità sanitarie) è sempre svolta in funzione della tutela e della salvaguardia della salute pubblica e di quella dei singoli cittadini, anche quando venga resa su richiesta di privati e ridondi a loro vantaggio. Anche le prestazioni veterinarie effettuate nell'interesse del privato che le richiede coinvolgono infatti - secondo quanto sottolineato anche da Corte Cost., 31 marzo 1995, n. 105 - un interesse pubblico al rispetto delle prescrizioni previste da norme giuridiche, con conseguente esclusione sul piano concettuale, nonché su quello dei principi emergenti dall'ordinamento positivo, che possa individuarsi un'azione in materia veterinaria della P.A. erogata nell'esclusivo interesse privato. A tale stregua, pur avendo sempre come obiettivo la tutela della salute della collettività e dei singoli cittadini, il servizio veterinario pubblico si differenzia al suo interno in relazione alla ufficiosità o meno delle sue prestazioni. In taluni casi la struttura pubblica interviene d'ufficio, indipendentemente da qualsiasi richiesta del soggetto fruitore o di quello che ne risente comunque gli effetti, le prestazioni veterinarie risultando in tale ipotesi erogate quale mezzo diretto ed immediato per il soddisfacimento dell'interesse pubblico. In altri casi essa interviene a seguito di richiesta che il fruitore è obbligato a presentare, indipendentemente da qualsiasi proprio interesse immediato o mediato ed anche contro il proprio interesse, essendo in tale ipotesi per l'Amministrazione pubblica la prestazione veterinaria obbligatoria indipendentemente dall'istanza del fruitore, configurante un semplice momento iniziale della procedura amministrativa, e soddisfacendo essa un duplice interesse, quello della P.A. alla tutela della salute pubblica e dei singoli cittadini, nonché quello personale del fruitore. In altri casi ancora la struttura pubblica interviene solo a seguito di una richiesta del fruitore, per il quale costituisce un mero onere strumentale al conseguimento di un suo scopo personale di natura privata (es. l'allevamento a fini di macellazione), l'interesse del fruitore assumendo in tale ipotesi rilevanza immediata e diretta - o comunque costituendo momento essenziale -, e l'interesse pubblico viceversa presentando una rilevanza solo mediata ed indiretta, sicché pienamente legittima viene allora a configurarsi l'eventuale imposizione da parte della struttura pubblica di un compenso al riguardo, non essendo un principio di gratuità delle medesime ricavabile dalla normativa neppure di rango comunitario.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 20/12/1928 num. 558 art. 40, Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 61, Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 62, Decreto Legisl. 15/01/1992 num. 51, Legge 25/03/1959 num. 125 art. 11, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 16, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 32, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)