Sez. 3, Sentenza n. 3706 del 20/06/1985 (Rv. 441287 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DIRITTO DI RIPRESA EX ART. 1, COMMA SECONDO, LETT. A) DEL D.L.C.P.S. N. 273 DEL 1947 - LIMITAZIONI INTRODOTTE CON L'ART. 1 DELLA LEGGE N. 505 DEL 1950 - APPLICABILITÀ DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 756 DEL 1964 - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DIRITTO DI RIPRESA EX ART. 1, COMMA SECONDO, LETT. A) DEL D.L.C.P.S. N. 273 DEL 1947 - LIMITAZIONI INTRODOTTE CON L'ART. 1 DELLA LEGGE N. 505 DEL 1950 - APPLICABILITÀ DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 756 DEL 1964 - ESCLUSIONE.*
Al fine del riconoscimento in favore del concedente di fondo rustico del cosiddetto diritto di ripresa, ai sensi e nel vigore dell'art. 1 secondo comma lett. A) del d.l.C.P.S. 1 aprile 1947 n. 273, le limitazioni introdotte dall'art. 1 terzo comma della legge 15 luglio 1950 n. 505, con riguardo alla data di acquisto del bene ed in relazione al possesso di altro terreno idoneo ad assorbire parte della capacità lavorativa familiare, cessano di operare con la entrata in vigore della legge 15 settembre 1964 n. 756. (V 95/79, mass n 396157).*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1950 num. 505 art. 1, Legge 11/07/1952 num. 765 art. 2, Legge 15/09/1964 num. 756 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)