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Sez. L, Sentenza n. 95 del 08/01/1979 (Rv. 396157 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - FACOLTA DEL CONCEDENTE DI FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - CONDIZIONI - LIMITAZIONI EX ART 1, TERZO COMMA, DELLA LEGGE N 505 DEL 1950 E SUCCESSIVE LEGGI VINCOLISTICHE - CESSAZIONE EX LEGGE N 756 DEL 1964.*
Stato
decisa il 1979-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396157-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - FACOLTA DEL CONCEDENTE DI FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - CONDIZIONI - LIMITAZIONI EX ART 1, TERZO COMMA, DELLA LEGGE N 505 DEL 1950 E SUCCESSIVE LEGGI VINCOLISTICHE - CESSAZIONE EX LEGGE N 756 DEL 1964.*

Dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964 n 756, sui rapporti agrari, la facolta del concedente di fare cessare la proroga legale del contratto per il caso in cui voglia coltivare direttamente il fondo, e condizionata alla ricorrenza dei soli requisiti fissati dall'art 1, secondo comma, lettera a) del DLCPS 1 aprile 1947 n 273 (proporzionalita alle esigenze del fondo della capacita lavorativa della famiglia del concedente), giacche le limitazioni a quella facolta - previste dall'art 1, comma terzo della legge 15 luglio 1950 n 505, con riguardo alla data di acquisto del fondo e poi richiamato, con modifiche, dalle successive leggi vincolistiche del 15 giugno 1951 n 435 e 11 luglio 1952 n 765 -, aventi carattere eccezionale rispetto alla norma generale di cui all'art 1 del DLCPS n 273 del 1947, hanno cessato di operare con l'entrata in vigore della citata legge n 756 del 1964. (Conf 3825/76, mass n 382511).*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1950 num. 505 art. 1, Legge 16/06/1951 num. 435 art. 2, Legge 11/07/1952 num. 765 art. 2, Legge 15/09/1964 num. 756 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)