Sez. U, Sentenza n. 2682 del 12/07/1976 (Rv. 381468 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - ALLOGGI COSTRUITI DALLO STATO A SEGUITO DI TERREMOTI - AVENTI DIRITTO EX LEGGE N 225 DEL 1965 - UTENTE DELL'ALLOGGIO - LIMITI - SUCCESSORE A TITOLO UNIVERSALE DELL'ASSEGNATARIO - PREVALENZA - CONDIZIONI.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - ALLOGGI COSTRUITI DALLO STATO A SEGUITO DI TERREMOTI - AVENTI DIRITTO EX LEGGE N 225 DEL 1965 - UTENTE DELL'ALLOGGIO - LIMITI - SUCCESSORE A TITOLO UNIVERSALE DELL'ASSEGNATARIO - PREVALENZA - CONDIZIONI.*
L'art 1 della legge 30 marzo 1965, n 225, il quale stabilisce che gli alloggi costruiti a carico dello stato in conseguenza di terremoti, ultimati alla data del 31 dicembre 1945 e da chiunque gestiti, sono ceduti in proprieta a coloro che ne facciano richiesta e che li abitano all'entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla procedura e dal possesso dei requisiti previsti dagli artt 255 e seguenti del RD 28 aprile 1938, n 1165, ha la finalita di semplificare l'identificazione dei soggetti titolari della pretesa a ottenere la cessione in proprieta dell'alloggio, escludendo la necessita del possesso di un titolo legittimo (quale quello derivante dall'assegnazione) come presupposto soggettivo della detenzione dell'alloggio allo scopo di realizzare una sanatoria di situazioni consolidatesi nel tempo. Tuttavia la sua entrata in vigore non ha prodotto l'effetto di travolgere le posizioni legittimamente venutesi a creare in ordine alla cessione degli alloggi alla stregua della legge previgente. Da cio consegue che la posizione giuridica del successore a titolo universale dello assegnatario che abbia gia presentato la domanda di cessione e versato il prezzo determinato dal ministero per i lavori pubblici prevale su quella dell'utente dell'alloggio al momento dell'entrata in vigore della legge n 225 del 1965, anche se non si sia ancora perfezionato il trasferimento del diritto di proprieta a favore dell'assegnatario.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 255, Legge 30/03/1965 num. 225 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)