diritto.io

Sez. 2, Ordinanza n. 5850 del 05/03/2024 (Rv. 670489-01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA | Rivendita di immobili oggetto di convenzione ex art. 35 l. n. 865 del 1971 - Soggezione al vincolo reale del prezzo massimo consentito - Rilevanza della differenza tra cessione del diritto di superficie e cessione del diritto di proprietà - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670489-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA

In tema di rivendita di immobili oggetto di convenzione ex art. 35 l. n. 865 del 1971, ai fini della soggezione al vincolo reale del prezzo massimo consentito, è da escludersi la rilevanza della differenza tra cessione del diritto di proprietà e cessione del diritto di superficie, dal momento che i corrispettivi delle concessioni di superficie ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono,

nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato.

Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Cod. Civ. art. 952

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)