Sez. 2, Ordinanza n. 377 del 05/01/2024 (Rv. 669912-01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA | Convenzione stipulata ex art. 35 l. n. 865 del 1971 - Sussistenza di vincolo a rivendere ad un prezzo predeterminato in assenza di clausola determinativa del prezzo di rivendita - Esclusione - Fondamento.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA
In tema di edilizia popolare ed economica, l'art. 35 della l. n. 865 del 1971 fissa esclusivamente il prezzo massimo di cessione degli alloggi. Ne consegue che il proprietario del bene edificato a seguito di convenzione stipulata dal comune con il costruttore in forza della citata disposizione, in assenza di una clausola, nella convenzione, di determinazione del prezzo di cessione degli
alloggi ovvero dei criteri per determinarlo, non รจ sottoposto al vincolo di rivendere il bene ad un determinato prezzo.
Legge del 1971 num. 865 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)