Sez. U, Sentenza n. 16293 del 24/07/2007 (Rv. 598267 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Ricorso contro avviso di liquidazione della TARSU - Illegittimità dei criteri generali di applicazione del tributo e di formazione del ruolo - Deducibilità dinanzi alla commissione tributaria - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
Spetta alle commissioni tributarie la giurisdizione in ordine al ricorso con cui il contribuente, nell'impugnare un avviso di liquidazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, faccia valere vizi degli atti amministrativi concernenti la determinazione in via generale dei criteri di applicazione del tributo, nonchè di quelli attinenti alla formazione del ruolo: rientra infatti nella competenza del giudice tributario, così come delineata dall'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, valutare l'illegittimità degli atti amministrativi generali, al limitato fine di decidere la controversia relativa ad uno specifico rapporto tributario, senza poter procedere all'annullamento dell'atto generale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)