Sez. U, Sentenza n. 6265 del 22/03/2006 (Rv. 589553 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Commissioni tributarie - Potere di disapplicazione di atti amministrativi - Portata - Mancata impugnazione dell'atto nei termini davanti al giudice amministrativo - Rilevanza - Esclusione - Giudicato di legittimità dell'atto formatosi nel giudizio amministrativo nel contraddittorio delle parti - Potere di disapplicazione dell'atto - Preclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
Il potere di disapplicazione, riconosciuto alle commissioni tributarie dall'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, degli atti amministrativi illegittimi, e segnatamente di delibere comunali di approvazione di tariffe della TARSU, "presupposte" agli atti impositivi, non è inibito dal fatto che spetta al giudice amministrativo la cognizione, in sede di legittimità, delle delibere tariffarie: esso sussiste anche qualora l'atto amministrativo disapplicato sia divenuto inoppugnabile per l'inutile decorso dei termini di impugnazione davanti al giudice amministrativo, e risulta precluso solo quando la legittimità di un atto amministrativo sia stata affermata dal giudice amministrativo nel contraddittorio delle parti e con autorità di giudicato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2448 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)