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Sez. U, Sentenza n. 4095 del 14/07/1979 (Rv. 400599 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - SERVIZI AUTOMOBILISTICI - CONCESSIONE - CONCESSIONARIO - OBBLIGHI - ONERE DI RILEVARE IL PERSONALE GIA IN SERVIZIO PRESSO LA PRECEDENTE CONCESSIONARIA DECADUTA CONSERVANDOGLI IL PRECEDENTE TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO - POSIZIONE DI DIRITTO SOGGETTIVO DEI DIPENDENTI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400599-01

TRASPORTI - PUBBLICI - SERVIZI AUTOMOBILISTICI - CONCESSIONE - CONCESSIONARIO - OBBLIGHI - ONERE DI RILEVARE IL PERSONALE GIA IN SERVIZIO PRESSO LA PRECEDENTE CONCESSIONARIA DECADUTA CONSERVANDOGLI IL PRECEDENTE TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO - POSIZIONE DI DIRITTO SOGGETTIVO DEI DIPENDENTI - CONDIZIONI.*

L'inclusione, in provvedimento amministrativo di concessione, di un Onere a carico del concessionario ed in favore di un terzo, e idonea a costituire, nei rapporti fra quest'ultimo ed il concessionario stesso, una posizione di diritto soggettivo, qualora cio corrisponda a finalita di interesse pubblico, per le quali detto Onere e stato previsto, ovvero qualora l'Onere medesimo abbia specificamente lo scopo di accordare un vantaggio ed una particolare protezione a quel terzo. Questa situazione si verifica, in caso di concessione di pubblico servizio di autotrasporto, per effetto dell'Onere, posto a carico dell'azienda concessionaria, di rilevare il personale gia in servizio presso la precedente concessionaria decaduta, nonche di conservare al personale stesso i diritti in precedenza acquisiti, tenuto conto che tale Onere deve ritenersi rivolto non soltanto ad assicurare la continuita del servizio, ma anche a garantire direttamente detto personale, alla stregua della speciale tutela del lavoro prevista dalla Costituzione, nonche degli orientamenti legislativi in materia di concessione di pubblici trasporti (con particolare riguardo agli autoservizi, art 5 della legge 22 settembre 1960 n 1054). (V 2481/61).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 09/05/1912 num. 1447 art. 194, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST., Legge 22/09/1960 num. 1054 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)