Sez. 6, Sentenza n. 41 del 18/01/1971 Ud. (dep. 11/03/1971) Rv. 117095 - 01
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - PARTE CIVILE - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA - FATTISPECIÈ IMPUTATO LA CUI IMPUGNAZIONE NON SIA STATA ACCOLTA IN TERMINI TALI DA PRECLUDERE L'ESERCIZIO DELL'AZIONE CIVILE - SOCCOMBENZA DELL'IMPUTATO - OBBLIGO DI RIMBORSO DELLE SPESE ALLA PARTE CIVILE.*
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - PARTE CIVILE - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA - FATTISPECIÈ IMPUTATO LA CUI IMPUGNAZIONE NON SIA STATA ACCOLTA IN TERMINI TALI DA PRECLUDERE L'ESERCIZIO DELL'AZIONE CIVILE - SOCCOMBENZA DELL'IMPUTATO - OBBLIGO DI RIMBORSO DELLE SPESE ALLA PARTE CIVILE.*
La rifusione delle spese alla parte civile nel giudizio di impugnazione va posta in relazione col principio della soccombenza e con l'interesse che la parte civile ha di resistere al gravame. Pertanto, quando la parte civile intervenuta nel giudizio di impugnazione per contrastare le questioni sollevate dall'imputato in ordine alla sua ritenuta responsabilita per il reato commesso, sia riuscita ad ottenere un esito favorevole (nel senso che l'impugnazione dell'imputato non sia stata accolta in termini tali da precludere al danneggiato l'Esercizio dell'Azione civile ai sensi dell'art 25 cod proc pen, anche se vi sia stata dichiarazione di Estinzione del reato per intervenuta amnistia, e la parte civile non abbia contestato l'applicazione della causa estintiva), l'imputato, data la sua soccombenza, deve essere condannato al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 92
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)