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Sez. 4, Sentenza n. 3863 del 22/11/1988 Ud. (dep. 17/03/1989) Rv. 180782 - 01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - IMPUTATO - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - AVVERSO ASSOLUZIONE DUBITATIVA - MOTIVI A SOSTEGNO DI FORMULA TOTALMENTE LIBERATORIA - DECLARATORIA DI AMNISTIA - SOCCOMBENZA DELL'IMPUTATO - RAVVISABILITÀ - ATTRIBUZIONE DELLE SPESE ALLA PARTE CIVILE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1988-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180782-01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - IMPUTATO - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - AVVERSO ASSOLUZIONE DUBITATIVA - MOTIVI A SOSTEGNO DI FORMULA TOTALMENTE LIBERATORIA - DECLARATORIA DI AMNISTIA - SOCCOMBENZA DELL'IMPUTATO - RAVVISABILITÀ - ATTRIBUZIONE DELLE SPESE ALLA PARTE CIVILE - NECESSITÀ.*

In tema di spese giudiziali, sussiste soccombenza dell'imputato rispetto alla parte civile, e, quindi, a questa va attribuito il rimborso delle spese processuali, nel caso in cui il giudice dell'impugnazione abbia applicato il beneficio dell'amnistia, rispetto a formula assolutoria dubitativa adottata a conclusione del precedente grado di giudizio, rigettando i motivi (dell'imputato) tesi ad ottenere assoluzione con formula totalmente liberatoria. (V mass n 165123; (V mass n 164157, in generale e ivi citate; (V mass n 117095).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 214

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)