Sez. U, Sentenza n. 498 del 21/02/1974 (Rv. 368242 - 01)
USI CIVICI - POSSESSO - GIUDIZIO DI REINTEGRAZIONE - ECCEZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DELLA SUSSISTENZA DELL'ESERCIZIO DI UN DIRITTO DI USO CIVICO SUL FONDO REINTEGRANDO - PENDENZA DEL GIUDIZIO SULL'ESISTENZA DELL'USO CIVICO - GIURISDIZIONE SULL'AZIONE POSSESSORIA - SPETTANZA AL COMMISSARIO REGIONALE.*
USI CIVICI - POSSESSO - GIUDIZIO DI REINTEGRAZIONE - ECCEZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DELLA SUSSISTENZA DELL'ESERCIZIO DI UN DIRITTO DI USO CIVICO SUL FONDO REINTEGRANDO - PENDENZA DEL GIUDIZIO SULL'ESISTENZA DELL'USO CIVICO - GIURISDIZIONE SULL'AZIONE POSSESSORIA - SPETTANZA AL COMMISSARIO REGIONALE.*
Se la parte, contro la quale viene domandata la reintegrazione del possesso, eccepisce l'Esercizio di un diritto di uso civico sul fondo reintegrando, e sia pendente controversia sull'esistenza dell'uso civico dinanzi al competente Commissario, cessa la giurisdizione dell'autorita giudiziaria ordinaria, ai sensi dell'art 30 della legge 16 giugno 1927 n 1766, che deferisce ai commissari per la liquidazione degli Usi civici il compito di conoscere dei reclami relativi al possesso. (nella specie, i convenuti nel giudizio possessorio avevano eccepito l'Esercizio di un uso civico sul fondo ed avevano, nel corso di detto giudizio, proposto, dinanzi al competente Commissario, domanda per la declaratoria della sussistenza dell'uso civico).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)