Sez. U, Sentenza n. 1507 del 09/03/1982 (Rv. 419321 - 01)
USI CIVICI - COMMISSARI REGIONALI - COMMISSARIO REGIONALE E GIUDICE ORDINARIO - OCCUPAZIONI E LEGITTIMAZIONI - POSSESSO - PROCEDIMENTO DI LEGITTIMAZIONE DELL'OCCUPAZIONE DI UN FONDO - CONTROVERSIA TRA I PRIVATI RELATIVA ALLA TUTELA POSSESSORIA DI DETTO FONDO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
USI CIVICI - COMMISSARI REGIONALI - COMMISSARIO REGIONALE E GIUDICE ORDINARIO - OCCUPAZIONI E LEGITTIMAZIONI - POSSESSO - PROCEDIMENTO DI LEGITTIMAZIONE DELL'OCCUPAZIONE DI UN FONDO - CONTROVERSIA TRA I PRIVATI RELATIVA ALLA TUTELA POSSESSORIA DI DETTO FONDO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, e non quella del Commissario regionale per la liquidazione degli Usi civici, in ipotesi di controversia tra privati relativa alla reintegrazione o manutenzione del possesso di fondo per il quale sia in corso il procedimento di legittimazione dell'occupazione di cui all'art. 9 della legge sul riordinamento degli Usi civici 16 giugno 1927 n. 1766, non essendo configurabile, in tal caso, alcun rapporto di pregiudizialità rispetto alle operazioni commissariali (attinenti alla legittimazione dell'occupazioni), in quanto la tutela invocata in detta controversia è diretta ad assicurare il mero ripristino della situazione di fatto anteriore, senza nessun pregiudizio delle pretese delle parti nei confronti dell'ente titolare del Demanio civico. (V 891/78, mass n 390219; (V 5043/77, mass n 388651; (V 322/76, mass n 379001; (V 498/74, mass n 368242; (V 3378/73, mass n 367309).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)