Sez. 5, Sentenza n. 6609 del 09/05/2002 (Rv. 554238 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Notifica ad una società - Irreperibilità - Notifica alla persona fisica che la rappresenta - Ammissibilità - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA
In tema di IVA, nel caso in cui sia impossibile eseguire la notifica dell'avviso di accertamento nella sede della società contribuente, questa può essere effettuata mediante consegna dell'atto, con le modalità di cui agli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ. alla persona fisica che rappresenta la società - anziché con le formalità previste in caso di irreperibilità dall'art. 140 del codice di rito - solo se essa risieda nell'ambito del comune di domicilio fiscale della contribuente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 142 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 146, Cod. Proc. Civ. art. 150, Cod. Proc. Civ. art. 151, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)