Sez. 1, Sentenza n. 2620 del 08/03/2000 (Rv. 534676 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Avviso - Notificazione ad una società - Irreperibilità - Disciplina.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
Nel caso in cui sia impossibile eseguire la consegna dell'avviso di rettifica della dichiarazione annuale IVA nella sede della società contribuente e manchi nell'atto l'indicazione della persona fisica del legale rappresentante della società stessa, la notifica deve avvenire ai sensi dell'art. 60, primo comma, lettera e) del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante il semplice deposito dell'atto nell'albo pretorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)