Sez. 3, Ordinanza n. 590 del 14/01/2009 (Rv. 607756 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Esecuzione forzata nei confronti di Amministrazioni pubbliche e di enti pubblici non economici - Art. 14, comma 1 bis, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dal d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 - Precetto e atto di pignoramento - Omissione dei dati anagrafici, del codice fiscale e del domicilio dell'interessato - Nullità - Esclusione - Fondamento - Irregolarità degli atti nella loro funzione processuale - Esclusione - Scopo dell'indicazione dei dati - Riscontro contabile della esattezza degli atti ai fini del procedimento di liquidazione - Configurabilità - Possibilità, per la P.A., di contestare nel processo il diritto della parte istante alle spese processuali - Condizioni - Preventiva richiesta insoddisfatta di tali dati successivamente alla modificazione del titolo esecutivo - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
In tema di esecuzione forzata nei confronti di Amministrazioni pubbliche e di enti pubblici non economici, l'indicazione dei dati anagrafici, del codice fiscale e del domicilio del creditore - prescritta dal comma 1-bis dell'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30, nel testo risultante a seguito delle modificazioni apportate dal d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326 - non costituisce un requisito formale del precetto e dell'atto di pignoramento, richiesto a pena di nullità, in tal senso deponendo la formulazione letterale e la "ratio" della norma, dettata non allo scopo di mettere la P.A. in condizione di avere a disposizione tutti gli elementi necessari per liquidare il pagamento, al fine di evitare spese successive e la stessa espropriazione forzata, ma al solo fine di consentire alla P.A. di effettuare il riscontro contabile della esattezza degli atti del procedimento di liquidazione. Ne consegue che l'assenza di tali indicazioni costituisce un'irregolarità degli atti che, non essendo sancita ai fini di un legittimo progredire dell'esecuzione, non giustifica la dichiarazione di nullità degli atti stessi né può essere fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi. La P.A. può, invece, contestare nel processo il diritto della parte istante al pagamento delle spese processuali, tutte le volte che, richiesta di eseguire il pagamento mediante la notificazione del titolo esecutivo, mancando dei dati necessari per emettere il titolo di pagamento, li abbia inutilmente chiesti, tenendo un comportamento di buona fede, anziché attendere che tali dati le siano forniti con il precetto, nella prospettiva di poter opporne l'irregolarità e così dilatare ancora i tempi dell'adempimento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 491, Cod. Proc. Civ. art. 492, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 14 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/02/1997 num. 30 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)