Sez. L, Sentenza n. 9134 del 08/04/2008 (Rv. 602970 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE | Interpretazione dell'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 - Notificazione - Omissione dei dati anagrafici, del codice fiscale e del domicilio dell'interessato - Nullità - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE
In tema di atti introduttivi di un giudizio promosso nei confronti di un ente pubblico, l'art. 44, terzo comma, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nell'introdurre all'art. 14 del d.l. 31-12-1996 n. 669, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il comma 1 bis - secondo il quale "gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell'ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio." - ha collegato la sanzione della nullità unicamente alla notifica dell'atto introduttivo presso la struttura territoriale dell'ente pubblico e non all'omissione dei dati anagrafici, del codice fiscale e del domicilio dell'interessato, deponendo inequivocamente, in tal senso, la lettera e la struttura della norma, che ha comminato la nullità soltanto dopo l'indicazione del luogo in cui deve avvenire la notificazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 14 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 44 com. 3 CORTE COST., Legge 28/02/1997 num. 30 art. 14 com. 1, Legge 24/11/2003 num. 326 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)