Sez. 3, Sentenza n. 4317 del 16/12/1974 (Rv. 373011 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI - DECLARATORIA DEL GIUDICE - NECESSITA - BENI INDIVISI - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI DIVISIONE - OMESSA DECLARATORIA DEL GIUDICE - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - SUSSISTENZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO - PRECLUSIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI - DECLARATORIA DEL GIUDICE - NECESSITA - BENI INDIVISI - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI DIVISIONE - OMESSA DECLARATORIA DEL GIUDICE - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - SUSSISTENZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO - PRECLUSIONE.*
L'Estinzione del processo per mancata o intempestiva riassunzione deve, per produrre i suoi effetti, essere dichiarata dal giudice. Pertanto, se il giudizio di divisione - che, a norma dell'art 601 cod proc civ, determina la sospensione del processo per espropriazione di beni indivisi - pur essendosi verificati i presupposti della sua Estinzione, e pur risultando la relativa causa cancellata dal ruolo, non e dichiarato estinto, esso puo essere ancora riassunto. In tal caso, non essendo avvenuta la definizione del giudizio di divisione, la causa di sospensione del processo esecutivo deve considerarsi tuttora perdurante, onde il detto processo, pur non potendo ancora essere riassunto, non puo essere dichiarato estinto.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 601, Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 629, Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 631, Cod. Proc. Civ. art. 632
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)