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Sez. 3, Sentenza n. 4608 del 02/08/1984 (Rv. 436529 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436529-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*

Per il valido Esercizio del diritto di prelazione agraria - previsto dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, come modificato dall'art. 8 della legge 14 agosto 1971 n. 817 - non è più sufficiente la comunicazione all'affittuario coltivatore diretto della sola proposta del proprietario di alienazione del fondo, con l'indicazione del prezzo, occorrendo invece la notifica di un contratto preliminare completo in tutti i suoi aspetti, che consenta a quello di sostituirsi al promissario acquirente. Infatti, qualora non si sia realizzato - nella Forma scritta richiesta dall'art. 1351 cod. civ. - un tale accordo negoziale con il terzo, essendosi le trattative tra costui ed il proprietario fermate ad uno stadio antecedente, manca il presupposto necessario per l'insorgere a favore dell'affittuario dello stesso diritto di prelazione senza rilievo per la semplice denunciatio del concedente. (V 4382/74, mass n 373011).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)