Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21002 del 08/09/2017 (Rv. 645479 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE | Morte dell'unico difensore della parte nelle more della decorrenza dei termini ex art. 190 c.p.c. - Evento interruttivo - Automatica operatività – Sussistenza – Nullità della sentenza – Deducibilità in cassazione – Ammissibilità – Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE
La morte, nel corso del giudizio, dell'unico difensore della parte costituita, ancorché avvenuta nelle more della scadenza dei termini concessi ex art. 190 c.p.c., comporta automaticamente l’interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata, sicché l’irrituale prosecuzione del giudizio, nonostante il verificarsi dell'evento interruttivo, può essere dedotta e provata in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)