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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28846 del 12/11/2018 (Rv. 651504 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE | Morte del difensore - Interruzione ai sensi dell’art. 301 c.p.c. - Effetti automatici - Prosecuzione del giudizio - Conseguenze - Nullità della sentenza - Conversione in motivo di impugnazione - Limite della decadenza ex art. 327 c.p.c. - Operatività - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651504-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE

La morte dell'unico procuratore a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, comporta, ai sensi dell'art. 301 c.p.c., l'automatica interruzione del processo, con conseguente preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che se compiuta è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza. Tuttavia tale nullità, in applicazione della regola dell'art. 161 c.p.c., può essere fatta valere solo quale motivo di impugnazione, e nei limiti di questa, con l'effetto che non è più proponibile se sia decorso il termine "lungo" decorrente dalla pubblicazione della sentenza, ex art. 327, comma 1, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)