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Sez. 1, Sentenza n. 28504 del 22/12/2011 (Rv. 621001 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Alla carica di consigliere comunale - Avere parte anche indirettamente in servizi nell'interesse del comune - Dichiarazione dell'eletto di optare per la sola assunzione della carica elettiva - Superamento della situazione di incompatibilità - Idoneità - Esclusione - Definitiva ed immediata chiusura dei rapporti economici afferenti alla prestazione professionale - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621001-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ

La causa di incompatibilità alla carica di consigliere comunale, prevista dall'art. 63, comma primo, numero 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per colui che, come titolare "ha parte", anche indirettamente, in servizi nell'interesse del comune, può essere rimossa non semplicemente optando per il mantenimento della sola carica elettiva, bensì mediante la definitiva ed immediata chiusura dei rapporti economici afferenti al rapporto professionale dismesso, altrimenti protraendosi il menzionato conflitto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)