Sez. 1, Sentenza n. 550 del 16/01/2004 (Rv. 569451 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Alla carica di consigliere comunale - Derivante dall'avere parte, come titolare, direttamente o indirettamente, in servizi nell'interesse del comune (art. 63, comma primo, numero 2, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) - Nozione - Professionista esterno componente di un "team", costituito presso il comune sotto la direzione del responsabile del servizio urbanistica, incaricato di redigere piani urbanistici - Riconducibilità all'ambito della previsione - Sussistenza - Fondamento.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ
La causa di incompatibilità alla carica di consigliere comunale, prevista dall'art. 63, comma primo, numero 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per colui che "come titolare. . . ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi. . . nell'interesse del comune" - la cui "ratio" risiede nell'esigenza di impedire che possano concorrere all'esercizio delle funzioni dei consigli comunali soggetti portatori di interessi configgenti con quelli del comune o i quali si trovino comunque in condizioni che ne possano compromettere l'imparzialità - pone, ai fini della sua sussistenza, una duplice condizione: la prima, di natura soggettiva, che può essere integrata anche in ipotesi di esercizio di una professione intellettuale; la seconda, di natura oggettiva, che ricorre in caso di partecipazione (eventualmente insieme con altri soggetti, anche pubblici) allo svolgimento di un qualsiasi tipo di servizio nell'interesse del comune (ossia a tutte quelle attività che l'ente locale, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e mediante l'esercizio dei propri poteri normativi ed amministrativi attribuitigli, fa e considera proprie), la norma comprendendo tutte le ipotesi in cui la partecipazione in servizi imputabili al comune - e, per ciò stesso, di interesse generale - possa dar luogo, nell'esercizio della carica del "partecipante", eletto amministratore locale, ad un conflitto tra interesse particolare di questo soggetto e quello generale dell'ente locale. Ricorre pertanto l'indicata causa di incompatibilità nel professionista (architetto) esterno, componente di un gruppo di professionisti costituito sotto la direzione del responsabile del servizio urbanistica comunale, investito dal comune dell'incarico, in corso al momento della tornata elettorale, di redigere strumenti urbanistici attuativi del piano regolatore generale: determinandosi infatti in tal caso, al momento delle elezioni amministrative comunali, non soltanto una partecipazione ad un servizio (quello relativo alla materia urbanistica), afferente ad una attività amministrativa, attribuita istituzionalmente al comune, ma avendosi anche, relativamente a questa, una specifica situazione di incompatibilità di interessi, risultante dalla contestuale e contraddittoria coincidenza, in quanto eletto alla carica di consigliere comunale, delle posizioni di "controllato" (quale professionista, i piani urbanistici redatti dal quale essendo assoggettati all'adozione e all'approvazione del consiglio comunale) e "controllore" (quale consigliere comunale chiamato a concorrere alla deliberazione di adozione ed approvazione dei piani dal medesimo elaborati).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 63 CORTE COST., Costituzione art. 51, Costituzione art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)