Sez. 1, Sentenza n. 7565 del 06/06/2000 (Rv. 537298 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI | Liquidazione degli interessi moratori - Determinazione del tasso - Tasso ultralegale cosiddetto "interbancario" - Legittimità - Esclusione - Liquidazione operata in relazione a rapporti tra istituti di credito - Irrilevanza.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI
La liquidazione di una somma a titolo risarcitorio in favore di un istituto di credito postula l'ulteriore obbligo di corresponsione degli interessi a tasso legale a carico dell'obbligato, a prescindere dalla circostanza che quest'ultimo assuma la veste di altro istituto bancario, poiché il cosiddetto "tasso interbancario" (nella specie, assunto quale legittimo parametro di liquidazione dei detti interessi dal giudice di merito) è frutto di un accordo operativo tra istituti di credito limitato all'ambito dei rapporti interni tra essi, e, pertanto, inapplicabile in sede risarcitoria, con la conseguenza che gli interessi di mora non possono superare la misura legale di cui all'art. 1284 cod.civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)