Sez. 1, Sentenza n. 6247 del 23/06/1998 (Rv. 516714 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI | Convenzione di interessi in misura superiore a quella legale - Forma - Scritta "ad substantiam" - Necessità - Indicazione specifica in cifre del tasso convenuto - Necessità - Esclusione - Determinazione del tasso "per relationem" - Ammissibilità - Condizioni - Mero rinvio alle "condizioni praticate dalle aziende di credito sulla piazza - Insufficienza - Fondamento.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI
IL principio secondo il quale la convenzione di interessi dovuti in misura extralegale necessita della forma scritta "ad substantiam" (art. 1284 cod. civ.) va interpretato nel senso che il requisito della necessaria determinazione scritta degli interessi ben può essere soddisfatto anche "per relationem", attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obbiettivamente individuabili. Non può, all'uopo, dirsi sufficientemente univoca la clausola che si limiti ad un mero riferimento "alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza", poiché, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di determinazione del tasso convenzionale, il riferimento "per relationem" può considerarsi sufficiente soltanto ove esistano vincolanti discipline del saggio, fissate su scala nazionale con accordi di cartello, e non già ove tali accordi contengano diverse tipologie di tassi o, addirittura, non costituiscano più un parametro centralizzato e vincolante (nella specie, con riferimento alla clausola contrattuale che richiamava genericamente il tasso d'interesse usualmente praticato dalle banche sulla piazza, la S.C. ha, ancora, osservato come, in sede di merito, fosse stato positivamente accertato la inesistenza di alcun parametro vincolante o di accordi di cartello su scala nazionale - limitandosi le rilevazioni effettuate e diffuse dall'ABI e dalla Banca d'Italia a recepire i tassi mediamente applicati dagli istituti di credito in virtù di un'autodisciplina liberamente adottata -, inferendone, consequenzialmente, la nullità della clausola "de qua" per difetto di determinazione, preventiva e concorde, del saggio convenuto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)