diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 13320 del 26/06/2000 Ud. (dep. 21/12/2000) Rv. 217813 - 01

REATI MILITARI - IN GENERE | Rifiuto di prestazione del servizio militare per motivi di coscienza da parte di chi non abbia chiesto l'ammissione al servizio civile - Natura di reato militare - Esclusione - Conseguenze in tema di attenuanti previste dal codice penale militare.
Stato
decisa il 2000-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217813-01

REATI MILITARI - IN GENERE

Il reato di cui all'art.14, comma secondo, della legge 8 luglio 1998 n.230 (rifiuto del servizio militare per addotti motivi di coscienza da parte di soggetto che non abbia chiesto l'ammissione al servizio civile), in quanto espressamente attribuito alla competenza, originariamente, del pretore e, attualmente, del tribunale in composizione monocratica, non può essere considerato (benché lo status del soggetto attivo sia sicuramente quello di militare), come reato militare. Conseguentemente non possono trovare applicazione, con riguardo al suddetto reato, le circostanze attenuanti specificamente previste per i reati militari dall'art.48 c.p.m.p. (Conformi, Cass.I, ud. 26 giugno 2000 n.722, PM in proc. Del Bono, e Cass.I, ud.26 giugno 2000 n.725, PM in proc. Saveriano, non massimate).

Riferimenti normativi: Legge 08/07/1998 num. 230 art. 14 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 37 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)