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Sez. 1, Sentenza n. 316 del 05/11/2001 Ud. (dep. 08/01/2002) Rv. 220434 - 01

REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - IN GENERE | Rifiuto del servizio di leva per motivi di coscienza - Rifiuto successivo all'assunzione del servizio - Incidenza sullo "status" di militare e sugli obblighi conseguenti - Condizione: manifestazione all'esterno - Omessa esternazione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220434-01

REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - IN GENERE

Il rifiuto del servizio militare per ragioni di coscienza espresse solo dopo averlo assunto - che integra reato rientrante nella cognizione del giudice ordinario e determina, dopo la condanna, l'estinzione degli obblighi di leva - consiste in una motivata manifestazione di volontà percepibile all'esterno e, in particolare, dall'Amministrazione militare alla quale è diretta. Ne consegue che, finché manca tale manifestazione - pur se vi sia una riserva mentale o un intento non dichiarato - non ha luogo alcuna modificazione dello "status" militare già acquisito e dei relativi obblighi, la cui violazione, ove penalmente sanzionata, ricade nell'ambito della giurisdizione militare, che la tardiva obiezione di coscienza non può far venir meno per i fatti antecedenti a quella manifestazione, determinandone l'assorbimento nell'illecito previsto dalla legge penale comune. (Fattispecie relativa a diserzione, seguita da rifiuto del servizio motivata con ragioni di coscienza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 148 CORTE COST., Legge 08/07/1998 num. 230 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)