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Sez. 3, Sentenza n. 39 del 03/01/2014 (Rv. 629505 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - DISPOSITIVO | Predisposizione preventiva del dispositivo - Violazione del diritto di difesa delle parti - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629505-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - DISPOSITIVO

La predisposizione della bozza del dispositivo di una decisione prima che essa sia stata assunta (nella specie, dal giudice collegiale) non determina alcuna nullità, né costituisce comportamento lesivo del diritto di difesa delle parti, ma integra, per contro, una condotta apprezzabile, anche sul piano deontologico, in quanto espressione tangibile della professionalità del giudice relatore, tenuto, in quanto tale, a formarsi un serio ed attrezzato convincimento sulla controversia oggetto di cognizione ed a fornire una meditata ipotesi di decisione da sottoporre alla discussione in camera di consiglio, ben potendo in questa sede - e sino alla sottoscrizione del dispositivo della sentenza - pervenirsi a qualsivoglia soluzione sulla controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 276 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)