Sez. 3, Sentenza n. 11259 del 21/05/2014 (Rv. 630837 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE | Predisposizione di bozza della decisione a norma dell'art.281 sexies cod. proc. civ. - Violazione del diritto di difesa delle parti - Esclusione - Fondamento.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE
La predisposizione ad opera del giudice, prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni e della discussione orale, di una bozza di decisione da rendere ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., non è nulla, né lesiva del diritto di difesa delle parti, in quanto attività prodromica alla decisione, destinata ad integrare una ipotesi di soluzione, suscettibile di conferma o di modifica all'esito della discussione delle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)