Sez. 1, Sentenza n. 8575 del 06/08/1991 (Rv. 473395 - 01)
Pubblico ministero in materia civile - Intervento - In genere | Procedimenti non comportanti una autonoma facoltà di impugnazione del P.M. - Giudizio in sede di legittimità - Necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti del P.M. presso il giudice "a quo" - Esclusione.
Pubblico ministero in materia civile - Intervento - In genere
Nei procedimenti in cui le funzioni del P.M. non includono l'autonoma facoltà di impugnazione (nella specie, trattavasi di procedimento per la revoca dell'adozione ordinaria di un minore) deve escludersi, in sede di legittimità, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del P.M. presso il giudice "a quo", atteso che la finalità dell'intervento in causa del pubblico ministero resta assicurata dalla partecipazione al procedimento del procuratore generale presso la Corte di Cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 305, Cod. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 71, Cod. Proc. Civ. art. 72, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 137, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 137
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)