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Sez. 1, Ordinanza n. 5582 del 12/03/2026 (Rv. 677879-02)

SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - IN GENERE | Finanziamenti dei soci in favore della società - Postergazione legale ex art. 2467 c.c. - Natura sostanziale - Situazione di difficoltà economico-finanziaria - Nozione - Superamento - Elementi probatori - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677879-02

SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - IN GENERE

La postergazione di cui all'art. 2467, comma 2, c.c. integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento sino al superamento della situazione di difficoltà economico-finanziaria della società, consistente nell'eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto ovvero nella sussistenza di una condizione finanziaria che avrebbe reso necessario un conferimento; ne consegue che, per assolvere l'onere della prova, occorre dimostrare la sussistenza di tale squilibrio tanto al momento dell'erogazione del finanziamento quanto al momento della richiesta di rimborso, dovendo il giudice esaminare tutti gli elementi probatori allegati in ordine alla sua persistenza o al suo superamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso la postergazione senza verificare la persistenza dello squilibrio al momento della richiesta di restituzione e senza valutare gli elementi probatori allegati a dimostrarne la protrazione).

Cod. Civ. art. 2467 com. 2, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)