Sez. 1, Sentenza n. 15196 del 30/05/2024 (Rv. 671470-03)
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - IN GENERE | Finanziamenti dei soci in favore della società - Postergazione legale ex art. 2467 c.c. - Natura sostanziale - Finalità - Restituzione del finanziamento da parte degli amministratori - Responsabilità.
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - IN GENERE
In tema di finanziamenti dei soci in favore della società, la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c., operando già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apre un concorso formale con gli altri creditori sociali, integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria, con conseguente responsabilità degli amministratori della società, poi fallita, che abbiano restituito ai soci somme in violazione della norma predetta.
Cod. Civ. art. 2467, Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2476
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)