Sez. U, Sentenza n. 15140 del 28/11/2001 (Rv. 550715 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - IN GENERE | Avvio del procedimento (volto, nella specie, al rilascio di un'autorizzazione all'esecuzione di opere idrauliche) - Comunicazione "ex" art. 7 legge n. 241 del 1990 ai soggetti indirettamente pregiudicati dal provvedimento finale - Necessità, in caso di soggetti individuati o facilmente individuabili - Associazione di pescatori sportivi titolare di concessione di pesca (sul medesimo tratto di acqua oggetto della richiesta autorizzazione) - Inclusione tra i soggetti indirettamente pregiudicati.
ATTI AMMINISTRATIVI - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - IN GENERE
L'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel prescrivere che l'avvio del procedimento venga comunicato, tra gli altri, anche ai soggetti che dal provvedimento finale possano subire pregiudizio, pone come unica condizione negativa il fatto che si tratti di soggetti di difficile individuazione, condizione, questa, i cui estremi non possono ritenersi esauriti dalla semplice circostanza che tale individuazione sia mancata, pur se sarebbe stato facile conseguirla; ne consegue che, nel procedimento volto ad ottenere il rilascio di un'autorizzazione all'esecuzione di opere idrauliche su un corso d'acqua, tra i soggetti per i quali è configurabile un pregiudizio dalla richiesta autorizzazione - e quindi tra i soggetti ai quali l'amministrazione è tenuta a fornire notizia dell'inizio del procedimento - rientra l'associazione di pescatori sportivi titolare del diritto di concessione di pesca sul medesimo tratto d'acqua, giacché tale associazione, in ragione dello stretto rapporto esistente tra regime delle acque e consistenza qualitativa e quantitativa della fauna ittica, vanta una situazione giuridica differenziata.
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)