Sez. U, Sentenza n. 82 del 01/04/2000 (Rv. 535227 - 01)
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE - PROCEDIMENTO | Avvio del procedimento - Comunicazione ex art. 7 legge n. 241 del 1990 - Provvedimenti vincolati - Necessità - Sussistenza.
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE - PROCEDIMENTO
L'art. n. 7 della legge n. 241 del 1990, nel prescrivere che l'avvio del procedimento amministrativo venga comunicato ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi nonché agli altri soggetti, individuati o facilmente individuabili, che possano subirne pregiudizio, pone come unica eccezione il caso che sussistano "ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento"; pertanto, detto obbligo sussiste anche nel caso di provvedimenti vincolati e basati su presupposti verificabili in modo immediato ed univoco (nella specie la S.C. ha confermato la decisione del Tribunale Superiore delle Acque che aveva annullato il provvedimento, contenente l'ordine di demolizione di manufatti realizzati a meno di dieci metri di distanza dalla sponda di un torrente, emanato senza previa comunicazione di avvio del procedimento).
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)