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Sez. 1, Sentenza n. 19949 del 26/09/2007 (Rv. 599681 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - IN GENERE | Contratto di appalto di opera pubblica - Richiamo nella sua interezza del capitolato generale d'appalto come parte integrante del contratto - Specifica approvazione per iscritto - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599681-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - IN GENERE

In materia di appalto di opera pubblica, la disciplina delle clausole contrattuali vessatorie prevista dall'art. 1341, secondo comma, cod. civ., che si applica quando l'amministrazione appaltante predisponga unilateralmente la singola clausola, non è operante allorché i contraenti richiamino nella sua interezza il capitolato generale d'appalto come parte integrante del contratto, ricorrendo, in siffatta ipotesi, non la figura del contratto di adesione (con la conseguente soggezione a specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose), bensì del contratto a relazione perfetta, in cui il riferimento al capitolato deve essere considerato come il risultato di una scelta concordata, diretta all'assunzione di uno schema al quale le parti si riportano con una formula denotante, sia pure in modo sintetico, l'effettiva conoscenza ed accettazione di tutte le clausole ivi contenute.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 com. 2 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)