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Sez. 1, Sentenza n. 12203 del 02/10/2001 (Rv. 549478 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - IN GENERE | Contratto di appalto di opera pubblica - Clausola di capitolato prevedente, in conformità alla richiamata disciplina del capitolato generale di appalto delle opere pubbliche, decadenze a carico dell'appaltatore conseguenti alla mancata iscrizione di riserve nel verbale di ripresa dei lavori - Specifica approvazione per iscritto - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549478-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - IN GENERE

In materia di appalto di opera pubblica, la clausola del capitolato, che attribuisca a carico dell'appaltatore - in conformità di quanto stabilito dagli artt. 26 e 30 del capitolato generale di appalto del Ministero dei lavori pubblici approvato con il d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 - decadenze conseguenti alla mancata iscrizione di corrispondenti riserve nel verbale di ripresa dei lavori, è efficace ancorché non approvata specificamente per iscritto, in quanto, ai fini dell'applicabilità dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ. ai contratti di appalto di opera pubblica, è necessario che l'amministrazione appaltante predisponga unilateralmente la singola clausola contrattuale vessatoria, mentre detta norma non è operante allorché i contraenti richiamino nella sua interezza il capitolato generale d'appalto come parte integrante del contratto, in siffatta ipotesi ricorrendo la figura, non del contratto di adesione (con la conseguente soggezione a specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose), bensì del contratto a relazione perfetta, nel quale il riferimento al capitolato deve essere considerato come il risultato di una scelta concordata, diretta all'assunzione di uno schema al quale le parti si riportano con una formula denotante, sia pure in modo sintetico, l'effettiva conoscenza ed accettazione di tutte le clausole ivi contenute.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 26, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)