Sez. 2, Sentenza n. 154 del 22/01/1964 (Rv. 300199 - 01)
PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - DELL'INAIL - DELL'AZIONE PER LA RISCOSSIONE - DELL'AZIONE PER L'ACCERTAMENTO - RISPETTIVA PRESCRIZIONE ANNUALE E DECENNALE.*
PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - DELL'INAIL - DELL'AZIONE PER LA RISCOSSIONE - DELL'AZIONE PER L'ACCERTAMENTO - RISPETTIVA PRESCRIZIONE ANNUALE E DECENNALE.*
A norma dell'art. 67 RD 17 agosto 1935, n. 1765 l'Azione per riscuotere i premi di Assicurazione, ed in genere le somme dovute dai datori di lavoro all'istituto assicuratore (Inail) si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento. La prescrizione annuale di cui alla predetta norma si riferisce alla sola Azione diretta al soddisfacimento di crediti gia accertati e liquidati, mentre l'Azione rivolta, all'accertamento e alla liquidazione del credito deve considerarsi soggetta alla prescrizione ordinaria di dieci anni, decorrenti dall'inizio dei lavori cui attenga l'Obbligo assicurativo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)