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Sez. L, Sentenza n. 3792 del 04/07/1979 (Rv. 400236 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - OBBLIGO DI DENUNCIA DEL DATORE DI LAVORO - TERMINI - INOSSERVANZA - DIRITTO DELL'INAIL DI ACCERTARE LE SITUAZIONI DI INSORGENZA DEL RISCHIO - PERSISTENZA - LIMITE - PRESCRIZIONE DECENNALE - RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONSEGUENTI - PRESCRIZIONE ANNUALE EX ART 12 DEL DPR N 1124 DEL 1965 - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1979-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400236-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - OBBLIGO DI DENUNCIA DEL DATORE DI LAVORO - TERMINI - INOSSERVANZA - DIRITTO DELL'INAIL DI ACCERTARE LE SITUAZIONI DI INSORGENZA DEL RISCHIO - PERSISTENZA - LIMITE - PRESCRIZIONE DECENNALE - RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONSEGUENTI - PRESCRIZIONE ANNUALE EX ART 12 DEL DPR N 1124 DEL 1965 - APPLICABILITA.*

L'Obbligo del datore di lavoro di denunciare all'istituto assicuratore entro cinque giorni dall'inizio dei lavori o, in caso di impossibilita, entro i cinque giorni successivi, la natura degli stessi specificando in particolare le lavorazioni rilevanti per la Assicurazione contro le malattie professionali e fornendo altresi le altre indicazioni necessarie ai fini della valutazione del rischio e della Determinazione del premio di Assicurazione, non esclude che tale Obbligo permanga, ove allo stesso non sia stato precedentemente adempiuto, se i lavori si protraggono nel tempo; sicche non puo negarsi il corrispondente diritto dell'Inail di accertare le situazioni che determinano l'insorgenza del rischio stesso, atteso il principio dell'automaticita delle prestazioni, previo il procedimento di calcolo e di liquidazione, salve in ogni caso le sanzioni a carico dello stesso datore di lavoro per le precedenti omissioni e salvi altresi gli effetti conseguiti al verificarsi della prescrizione ordinaria in relazione a quelle attivita lavorative svolte prima di un decennio. Pertanto, ove sia eccepita la prescrizione decennale - quale che sia la data di inizio dei lavori comportanti l'Obbligo assicurativo e quale che sia la decorrenza dei singoli rapporti di lavoro - permane il diritto dell'istituto assicuratore di procedere all'accertamento ed alla liquidazione del credito per i contributi conseguentemente dovuti per il decennio non ancora trascorso ed alla cui riscossione e applicabile, una volta avvenuta la liquidazione, la prescrizione annuale di cui all'art 112, comma secondo, DPR 30 giugno 1965, n 1124, ove sia eccepita. (V 154/64, mass n 300199).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 12 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 67, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)