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Sez. 5, Sentenza n. 4173 del 13/01/1977 Ud. (dep. 22/03/1977) Rv. 135511 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEJUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - CONDIZIONI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI E AGGRAVANTI - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE SECONDO LA NUOVA DISCIPLINA INTERVENUTA DOPO LA SENTENZA DI PRIMO GRADO - PREVALENZA DELLE AGGRAVANTI - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/135511-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEJUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - CONDIZIONI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI E AGGRAVANTI - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE SECONDO LA NUOVA DISCIPLINA INTERVENUTA DOPO LA SENTENZA DI PRIMO GRADO - PREVALENZA DELLE AGGRAVANTI - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*

Premesso che al giudice d'appello, quando appellante sia il solo imputato, e vietata solo l'applicazione di una pena in concreto e nel suo complesso piu grave ma non la modifica delle singole entita che la compongono, deve escludersi la sussistenza di una reformatio in pejus se il giudice d'appello nell'applicazione della nuova disciplina in tema di giudizio di comparazione fra circostanze, intervenuta dopo la sentenza di primo grado, pur ritenendo prevalenti le aggravanti contestate sulle attenuanti concesse nel primo giudizio, infligga in concreto una pena inferiore della stessa specie.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Decreto Legge 11/04/1974 num. 99 CORTE COST., Legge 07/06/1974 num. 220 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)