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Sez. 2, Sentenza n. 9434 del 03/03/1982 Ud. (dep. 16/10/1982) Rv. 155647 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - EQUIVALENZA DI ATTENUANTI ALLE AGGRAVANTI RITENUTA IN APPELLO - DETERMINAZIONE DELLA PENA IN MISURA SUPERIORE A QUELLA FISSATA DAL PRIMO GIUDICE PER IL REATO SEMPLICE E INFERIORE A QUELLA IRROGATA PER IL REATO AGGRAVATO - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1982-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155647-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - EQUIVALENZA DI ATTENUANTI ALLE AGGRAVANTI RITENUTA IN APPELLO - DETERMINAZIONE DELLA PENA IN MISURA SUPERIORE A QUELLA FISSATA DAL PRIMO GIUDICE PER IL REATO SEMPLICE E INFERIORE A QUELLA IRROGATA PER IL REATO AGGRAVATO - LEGITTIMITÀ.*

Il giudice di secondo grado ove, in riforma della sentenza impugnata, ritenga le aggravanti equivalenti alle attenuanti può rideterminare liberamente la pena da infliggere, con l'unico vincolo di non irrogare una pena maggiore di quella stabilita dal primo giudice. Pertanto non è tenuto a determinare per il reato base una pena inferiore a quella determinata dal giudice di primo grado per il reato aggravato. (Conf mass n 140136; (Conf mass n 135511).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)