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Sez. 1, Sentenza n. 1758 del 06/05/1975 (Rv. 375405 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE - DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO - DECRETO D'INAMMISSIBILITA - ISTANZA DI RIMESSIONE IN BONIS - DECRETO DI RIGETTO - AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - DECRETO DI REVOCA - IMPUGNAZIONE DI DETTI DECRETI - RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE - CONNESSIONE CON LA SENTENZA DI FALLIMENTO - OPPOSIZIONE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1975-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375405-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE - DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO - DECRETO D'INAMMISSIBILITA - ISTANZA DI RIMESSIONE IN BONIS - DECRETO DI RIGETTO - AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - DECRETO DI REVOCA - IMPUGNAZIONE DI DETTI DECRETI - RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE - CONNESSIONE CON LA SENTENZA DI FALLIMENTO - OPPOSIZIONE - AMMISSIBILITA.*

I provvedimenti con i quali viene dichiarata inammissibile la domanda di concordato preventivo e viene rigettata l'istanza di rimessione in bonis dell'imprenditore sottoposto alla procedura di amministrazione controllata non costituiscono statuizioni autonome rispetto alla dichiarazione di fallimento. Essi - e cosi pure il provvedimento con il quale sia stato revocato il decreto di ammissione dell'imprenditore alla detta procedura - quand'anche non siano contenuti nella stessa sentenza che dichiara il fallimento, sono con questa inscindibilmente connessi in virtu delle norme della legge fallimentare, per cui il fallimento ne costituisce una conseguenza necessaria. Pertanto essi sono impugnabili nei modi e nei termini previsti per l'impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, e non con il rimedio del ricorso per Cassazione ex art 111 della Costituzione, rimedio che e dato contro i provvedimenti giurisdizionali per i quali la legge non accorda altro mezzo di impugnazione. (V 2417/73, mass n 365808; 2638/72, mass n 360199).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 193 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 193 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)