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Sez. 1, Sentenza n. 2417 del 24/09/1973 (Rv. 365808 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE - CONCORDATO PREVENTIVO - DECRETO D'INAMMISSIBILITA - RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365808-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE - CONCORDATO PREVENTIVO - DECRETO D'INAMMISSIBILITA - RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Il decreto che dichiara inammissibile la domanda di concordato preventivo non ha carattere autonomo, ma e inscindibilmente connesso con la sentenza che, contemporaneamente, dichiara il fallimento dell'imprenditore proponente. E poiche tale sentenza e impugnabile con l'opposizione anche per ragioni concernenti la legittimita del predetto decreto, non e ammissibile, contro quest'ultimo, il ricorso per Cassazione di cui all'art 111 Costituzione. (Conf 685/66, mass n 321364).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 162 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)