Sez. 1, Sentenza n. 2417 del 24/09/1973 (Rv. 365808 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE - CONCORDATO PREVENTIVO - DECRETO D'INAMMISSIBILITA - RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE - CONCORDATO PREVENTIVO - DECRETO D'INAMMISSIBILITA - RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Il decreto che dichiara inammissibile la domanda di concordato preventivo non ha carattere autonomo, ma e inscindibilmente connesso con la sentenza che, contemporaneamente, dichiara il fallimento dell'imprenditore proponente. E poiche tale sentenza e impugnabile con l'opposizione anche per ragioni concernenti la legittimita del predetto decreto, non e ammissibile, contro quest'ultimo, il ricorso per Cassazione di cui all'art 111 Costituzione. (Conf 685/66, mass n 321364).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 162 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)