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Sez. 1, Sentenza n. 8067 del 27/08/1997 (Rv. 507189 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IN GENERE | Legge n. 640 del 1954 sulla costruzione di alloggi popolari per l'eliminazione delle abitazioni malsane - Soggetto obbligato al pagamento dei saldi sui corrispettivi di appalto - Ministero dei LL.PP. - Configurabilità - Istituto autonomo case popolari - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507189-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IN GENERE

In tema di costruzione di alloggi popolari per l'eliminazione di abitazioni malsane, l'art. 19 della legge n. 640 del 1954 - a norma del quale al pagamento degli acconti alle imprese appaltatrici ed alle spese per forniture e lavori in economia il Ministero "può provvedere" con aperture di credito intestate ai dirigenti degli uffici del Genio Civile, mentre al pagamento dei saldi "provvederà" l'Amministrazione centrale dei LL.PP. con mandati a favore dei creditori - definisce la legittimazione specifica a provvedere ai pagamenti in capo all'Amministrazione centrale dei lavori pubblici. Pertanto, nel caso in cui il Ministero dei LL.PP., si sia avvalso, per la costruzione dei menzionati alloggi, dell'Istituto per le case popolari (come consentito dall'art. 4 della citata legge), obbligato al pagamento dei saldi dei corrispettivi di appalto è il Ministero stesso e non l'Istituto appaltante.

Riferimenti normativi: Legge 09/08/1954 num. 640 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)