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Sez. 1, Sentenza n. 5458 del 20/10/1982 (Rv. 423218 - 01)

ENTI PUBBLICI - RAPPORTI TRA ENTI PUBBLICI - DELEGAZIONE - IN GENERE - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA INTERSOGGETTIVA - SITUAZIONE GIURIDICA DELL'ENTE DELEGATO - CONSEGUENZE - ILLICEITÀ DEL COMPORTAMENTO DEL MEDESIMO ENTE - RESPONSABILITÀ DIRETTA NEI CONFRONTI DEI TERZI - SUSSISTENZA - FATTISPECIE RELATIVA A DELEGA CONFERITA DAL MINISTERO DEI LL.PP. AD ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI IN RELAZIONE ALLA RESPONSABILITÀ DI QUEST'ULTIMO NEI CONFRONTI DEL COSTRUTTORE DI ALLOGGI POPOLARI.*
Stato
decisa il 1982-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423218-01

ENTI PUBBLICI - RAPPORTI TRA ENTI PUBBLICI - DELEGAZIONE - IN GENERE - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA INTERSOGGETTIVA - SITUAZIONE GIURIDICA DELL'ENTE DELEGATO - CONSEGUENZE - ILLICEITÀ DEL COMPORTAMENTO DEL MEDESIMO ENTE - RESPONSABILITÀ DIRETTA NEI CONFRONTI DEI TERZI - SUSSISTENZA - FATTISPECIE RELATIVA A DELEGA CONFERITA DAL MINISTERO DEI LL.PP. AD ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI IN RELAZIONE ALLA RESPONSABILITÀ DI QUEST'ULTIMO NEI CONFRONTI DEL COSTRUTTORE DI ALLOGGI POPOLARI.*

La delegazione amministrativa intersoggettiva, attribuendo all'ente delegato la legittimazione all'Esercizio di poteri e funzioni spettanti all'ente delegante, lo pone, nei limiti della delega e per la sua durata, in una situazione giuridica analoga a quella di tale ultimo ente, con conseguente assunzione di una responsabilità diretta nei confronti dei terzi per l'illiceità del proprio comportamento, cui il soggetto delegante sia rimasto estraneo. (nella specie trattandosi di delega conferita dal ministero dei LL.PP. Ad istituto autonomo per le case popolari, a norma dell'art. 4 della legge 9 agosto 1954 n. 640, per la costruzione di alloggi popolari, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto detto istituto responsabile nei confronti del costruttore delle spese di guardiania dei fabbricati da lui affrontate per il ritardo nel collaudo, determinato dall'omessa tempestiva segnalazione al ministero delegante, da parte dell'istituto, dell'ultimazione dei lavori da collaudare). (V 5280/80, mass n 409122; (V 3951/80, mass n 407848; (V 156/79, mass n 396223).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 09/08/1954 num. 640 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)