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Sez. 1 - , Ordinanza n. 17170 del 14/08/2020 (Rv. 658878 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETÀ | Stato civile - Sentenza di divorzio straniera - Richiesta di cancellazione della trascrizione - Contrarietà all’ordine pubblico italiano - Valutazione - “Effetti” prodotti dalla decisione straniera.
Stato
decisa il 2020-08-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658878-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETÀ

Per decidere sulla richiesta di cancellazione della trascrizione dai registri dello stato civile italiano della sentenza straniera che abbia pronunciato il divorzio dei coniugi, a causa della contrarietà della stessa con l'ordine pubblico italiano, il giudice nazionale deve esaminare, ai sensi dell'art. 64, lett. g), della l. n. 218 del 1995, se la decisione straniera produca "effetti" contrari al detto ordine pubblico, accertando se nel corso del procedimento straniero siano stati violati i diritti essenziali della difesa, sicché resta esclusa la possibilità di sottoporre il provvedimento straniero ad un sindacato di merito, valutando la correttezza della soluzione adottata alla luce dell'ordinamento straniero o di quello italiano.

Riferimenti normativi: DPR 03/11/2000 num. 396 art. 95, DPR 03/11/2000 num. 396 art. 96, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)