Sez. U - , Sentenza n. 9006 del 31/03/2021 (Rv. 660971 - 03)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROVVEDIMENTI STRANIERI - IN GENERE | Riconoscimento dell'efficacia ex art. 67 l. 218 del 1995 - Condizioni - Ordine pubblico internazionale - Non contrarietà - Verifica - Oggetto - Effetti dell'atto - Necessità - Fondamento.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROVVEDIMENTI STRANIERI - IN GENERE
In sede di riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale estero ex art. 67 della l. n. 218 del 1995, la verifica della compatibilità con i principi di ordine pubblico internazionale deve riguardare esclusivamente gli effetti che l'atto è destinato a produrre nel nostro ordinamento e non anche la conformità alla legge interna di quella straniera posta a base della decisione, né è consentito alcun sindacato sulla correttezza giuridica della soluzione adottata, essendo escluso il controllo contenutistico sul provvedimento di cui si chiede il riconoscimento.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)