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Sez. U, Sentenza n. 6765 del 12/12/1988 (Rv. 461027 - 01)

SICILIA - CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE - GIUDICE ORDINARIO - RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE RISPETTIVE - DANNI ARRECATI AGLI ENTI LOCALI DAI LORO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - RESPONSABILITÀ CONTABILE DEVOLUTE ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - RESPONSABILITÀ DI AMMINISTRATORI COMUNALI PER I DANNI PROVOCATI DALL'OMESSA APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DELLA PUBBLICITÀ E DI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1988-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461027-01

SICILIA - CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE - GIUDICE ORDINARIO - RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE RISPETTIVE - DANNI ARRECATI AGLI ENTI LOCALI DAI LORO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - RESPONSABILITÀ CONTABILE DEVOLUTE ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - RESPONSABILITÀ DI AMMINISTRATORI COMUNALI PER I DANNI PROVOCATI DALL'OMESSA APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DELLA PUBBLICITÀ E DI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - SUSSISTENZA.*

In tema di responsabilità risarcitoria di amministratori e dipendenti municipali, il d.l.P. 29 ottobre 1955 n. 6, sull'ordinamento amministrativo degli enti locali nella regione siciliana, non contempla soltanto la giurisdizione del giudice ordinario, in deroga alla ripartizione di attribuzioni fra Corte dei conti e giudice ordinario fissata dagli artt. 260 e 265 del R.d. 3 marzo 1934 n. 383, ma, sostanzialmente ricalcando le Disposizioni di tale decreto, prevede, con l'art. 249, casi di responsabilità affidati al giudizio della Corte dei conti, cioè quelli di cui agli artt. 244-247, e, poi, con l'art. 253, stabilisce la giurisdizione del giudice ordinario nei diversi casi di cui agli artt. 250-252. Pertanto, in ipotesi di responsabilità degli amministratori di un comune della Sicilia, consistente nel non aver curato l'applicazione e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, pur avendo il consiglio comunale provveduto ad approvare il regolamento e le relative tariffe, deve essere affermata la giurisdizione della Corte dei conti, stante la riconducibilità dell'ipotesi medesima nel disposto dell'art. 244 lett. G del citato ordinamento, il quale contempla appunto la responsabilità per i danni che siano derivati dalla mancata applicazione e riscossione di Tributi od entrate regolarmente deliberati. (V 7291/86, mass n 449361; (V 6833/86, mass n 448938).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 260 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 265 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 29/10/1955 num. 6 art. 244, Legge Reg. Sicilia 29/10/1955 num. 6 art. 249, Legge Reg. Sicilia 29/10/1955 num. 6 art. 253 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 639 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)