Sez. U, Sentenza n. 7291 del 09/12/1986 (Rv. 449361 - 01)
SICILIA - CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE - GIUDICE ORDINARIO - RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE RISPETTIVE - DANNI ARRECATI AGLI ENTI LOCALI DAI LORO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - RESPONSABILITÀ CONTABILE DEVOLUTE ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - RESPONSABILITÀ DI AMMINISTRATORI COMUNALI PER I DANNI ARRECATI CON I RITARDI NEL DEPOSITO DI INDENNITÀ ESPROPRIATIVE E CONSEGUENTE ESPOSIZIONE DEL COMUNE A MAGGIORI ESBORSI - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - SUSSISTENZA.*
SICILIA - CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE - GIUDICE ORDINARIO - RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE RISPETTIVE - DANNI ARRECATI AGLI ENTI LOCALI DAI LORO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - RESPONSABILITÀ CONTABILE DEVOLUTE ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - RESPONSABILITÀ DI AMMINISTRATORI COMUNALI PER I DANNI ARRECATI CON I RITARDI NEL DEPOSITO DI INDENNITÀ ESPROPRIATIVE E CONSEGUENTE ESPOSIZIONE DEL COMUNE A MAGGIORI ESBORSI - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - SUSSISTENZA.*
Con riguardo ai danni arrecati agli enti locali (inclusi quelli della regione Sicilia) dai loro amministratori e dipendenti, una responsabilità contabile devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo la previsione degli artt. 251-259 del R.d. 3 marzo 1934 n. 383 (sostanzialmente riprodotti dagli artt. 244-247 dell'ordinamento amministrativo della regione siciliana di cui al d.l. Pres. Reg. 29 ottobre 1955 n. 6, e comunque non suscettibili di deroghe nella materia del riparto della giurisdizione, sottratta al potere legislativo regionale), è configurabile solo per Atti e comportamenti che, oltre ad essere inerenti alla gestione ed amministrazione del patrimonio degli enti medesimi, si caratterizzino per la violazione di specifici schemi procedimentali di tipo contabile, stabiliti cioè per la regolarità della riscossione di entrate, dell'effettuazione di spese, del rispetto del bilancio. Pertanto, esula dalla suddetta giurisdizione, e spetta alla cognizione del giudice ordinario, ai sensi degli artt. 261-265 del citato decreto del 1934 (corrispondenti agli artt. 250-253 del menzionato ordinamento regionale), la responsabilità di amministratori comunali per i danni che abbiano arrecato con ritardi nel deposito di indennità espropriative per fondi già acquisiti in via di occupazione temporanea, conseguente esposizione del comune a maggiori esborsi in favore degli espropriati, trattandosi di comportamenti solo genericamente attinenti alla gestione dei mezzi economici dell'ente pubblico amministrato. (V 6178/83, mass n 430965; (V 1282/82, mass n 419156; (V 75/81, mass n 410466; (V 3335/78, mass n 392770).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 251 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 259, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 261 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 265 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 29/10/1955 num. 6 art. 244, Legge Reg. Sicilia 29/10/1955 num. 6 art. 247, Legge Reg. Sicilia 29/10/1955 num. 6 art. 250 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 29/10/1955 num. 6 art. 253 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 15/03/1963 num. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)