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Sez. L, Sentenza n. 1269 del 06/02/1988 (Rv. 457458 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DELL'AGENTE - DIVIETO DI RISCOSSIONE - DEROGA CONTRATTUALE - INCLUSIONE DEL COMPENSO PER L'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE NELLA PROVVIGIONE PATTUITA - PRESUNZIONE - CONDIZIONI - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457458-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DELL'AGENTE - DIVIETO DI RISCOSSIONE - DEROGA CONTRATTUALE - INCLUSIONE DEL COMPENSO PER L'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE NELLA PROVVIGIONE PATTUITA - PRESUNZIONE - CONDIZIONI - LIMITI - FATTISPECIE.*

Con riferimento alla disciplina del contratto di Agenzia, ove questo preveda fin dall'inizio il conferimento all'agente anche dello incarico di riscossione, deve presumersi - attesa la natura corrispettiva del rapporto - che il compenso per tale attività sia stato già compreso nella provvigione pattuita, che deve intendersi determinata con riferimento al complesso dei compiti affidati allo agente; mentre la medesima attività va separatamente compensata nel caso in cui il relativo incarico sia stato conferito all'agente nel corso del rapporto e costituisce una prestazione accessoria ulteriore rispetto a quella originariamente prevista dal contratto, a meno che non risulti accertata la volontà delle parti di procedere ad una novazione che, prevedendo nuovi obblighi a carico dell'agente, lasci invariati quelli del preponente. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva ritenuto che l'agente ed il preponente avevano concordemente conglobato il compenso per l'attività di esazione nella provvigione pattuita). (V 4939/85, mass n 442331).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1744

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)